REFERENDUM COSTITUZIONALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 

           (DETTO ANCHE REFERENDUM GIUSTIZIA)

                                                         22-23 MARZO 2026 

 

QUALI SONO I PROBLEMI DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO? 

 

  1. DURATA DEI PROCESSI (*1)

 

 PROCESSO CIVILE (periodo ott2023-sett 2024)

CORTE DI CASSAZIONE 973 giorni

CORTE D’APPELLO 556 giorni

TRIBUNALE ORDINARIO 343 giorni

GIUDICE PACE 379 giorni

TRIBUNALE PER I MINORENNI  637 giorni

Pendenze nei Tribunali 1.489.471 in diminuzione del 3,6% rispetto al periodo precedente

 

 PROCESSO PENALE (anno 2023-24)

CORTE DI CASSAZIONE 81 giorni

CORTE D’APPELLO 623 giorni

TRIBUNALE ORDINARIO 303 giorni

PROCURA DELLA REPUBBLICA 299 giorni

GIUDICE PACE 249 giorni

Pendenze nei Tribunali 846.540 in diminuzione del 9,6% rispetto al periodo precedente

 

(*1) fonte Relazione sull’amministrazione della giustizia (anno 2024) Roma,22 gennaio2025 Atto Senato Doc. IX n.3

 

 

  1. CARENZA DI PERSONALE

 

CARENZA MAGISTRATI  16 OGNI 100.000 ABITANTI CONTRO I 33 IN UE

CARENZA PERSONALE AMMINISTRATIVO  60 OGNI 100.000 ABITANTI CONTRO 87 IN UE

L’ORGANICO DEI MAGISTRATI E’ CARENTE NELLA MISURA DEL 16,7% E QUELLO DEGLI AMMINISTRATIVI DEL 27%.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA PRESENTA UNO SCOPERTO DI 22 MILA UNITA’.

IN ITALIA UN GIUDICE CIVILE HA 176 PROCEDIMENTI /ANNO CONTRO LA MEDIANA UE DI 88

UN GIUDICE PENALE HA 154 PROCEDIMENTI / ANNO CONTRO LA MEDIANA UE DI 76.

 

 

 

  1. RISORSE ECONOMICHE ADEGUATE MA NON SUFFICIENTI

 

DAL 2023 LE RISORSE ECONOMICHE IN ITALIA SONO SIMILI ALLA UE .0,33% DEL PIL E 0,22% DEL PIL PER I SALARI

QUINDI MENO PERSONALE MA PAGATO MEGLIO.

I MAGISTRATI AD INIZIO CARRIERA SONO PAGATI DI MENO CHE NELLA MEDIA UE MA POI SONO PAGATI MEGLIO. NONOSTANTE GLI INVESTIMENTI DEL PNRR LE RISORSE NON CONSENTONO DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI.

 

  1.  VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ RISPETTO ALLA CARRIERA NON SECONDO OBIETTIVI MA RISPETTO ALLA PERFORMANCE MEDIA.

 

GLI STIPENDI DEI GIUDICI SONO SOTTRATTI ALLA CONTRATTAZIONE PER GARANTIRE L’INDIPENDENZA.

LA RETRIBUZIONE DI BASE AUMENTA AUTOMATICAMENTE ATTRAVERSO 8 CLASSI BIENNALI E CON ADEGUAMENTI TRIENNALI PER GARANTIRE IL POTERE D’ACQUISTO. 

LA PROGRESSIONE IN CARRIERA E’ VALUTATA E DECISA DAL CSM BASANDOSI SULLE STATISTICHE E DELL’ESAME DEI PROVVEDIMENTI A CAMPIONE. INOLTRE VENGONO VALUTATI CONSIDERANDO L’INDIPENDENZA, L’IMPARZIALITA’, L’EQUILIBRIO, LA CAPACITA’, LA LABORIOSITA’, LA DILIGENZA E L’IMPEGNO.

SECONDO LA RIFORMA MASTELLA DEL 2006 NON DEVE ESISTERE PROGRESSIONE IN CARRIERA PER ANZIANITA’ SENZA DEMERITO.

 

  1. APPELLI ALLE SENTENZE (*2)

 

LA MAGGIORANZA DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO VIENE CONFERMATA IN APPELLO.

IL 34,8% DELLE SENTENZE VIENE APPELLATO MA SOLO IL 12% DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO SONO MODIFICATE. QUINDI MOLTE VOLTE LA DURATA DEI PROCESSI FINO A SENTENZA DEFINITIVA E’ ANCHE CAUSATA DAL COMPORTAMENTO DELLE PARTI IN LITE.

IN CASSAZIONE LA PERCENTUALE DI RIBALTAMENTO VARIA NOTEVOLMENTE A SECONDA DELLA SEZIONE CON PICCHI DEL 44% SEZIONE 1 E 33,6% SEZIONE 2.

 

(*2) FONTE: TEMPI, RISORSE E RISULTATI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA - OSSERVATORIO CPI UNIVERSITA’ CATTOLICA. 16 gennaio 2026.

 

LA RIFORMA AFFRONTA QUESTI PROBLEMI?

 

NO. LA RIFORMA NON E’UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MA DELLA MAGISTRATURA.

 

PERCHE’ IL GOVERNO INVECE DI AFFRONTARE QUESTI TEMI CHE RIGUARDANO TUTTI I CITTADINI SI E’ IMPEGNATO A RIFORMARE IL POTERE GIUDIZIARIO?

PERCHE’ INVECE DI AFFRONTARE QUESTI PROBLEMI CHE AVREBBE POTUTO RISOLVERE CON UNA SEMPLICE MODIFICA DELLA LEGGE ORDINARIA, DI ATTRIBUZIONE DI RISORSE E DI AUMENTO DELLE ASSUNZIONI SI E’ AVVIATO IN UN PERCORSO DI RIFORMA COSTITUZIONALE?

 

PERCHE’ L’ATTUALE GOVERNO MELONI HA FATTO UNA VALUTAZIONE POLITICA DANDO PRIORITA’ AD UN INTERVENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA RISPETTO A RISOLVERE I PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA. E’ UNA RIFORMA MENO COSTOSA DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E PIU’ ATTINENTE AI CONFLITTI DI POTERE. HA DATO PRIORITA’ AGLI INTERESSI DELLA CLASSE POLITICA INVECE CHE AI CITTADINI PER I QUALI QUESTA RIFORMA NON PRODURRA’UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUSTIZIA.

 

FORZATURA COSTITUZIONALE

 

IN DEMOCRAZIA I METODI VALGONO COME I CONTENUTI. LA COSTITUZIONE RAPPRESENTA LE REGOLE CONDIVISE.COME LO FURONO NEL 1947.ANCHE ALLORA VI ERANO VISIONI CONTRAPPOSTE SI PENSI AL PCI E ALLA DC, MA TROVARONO IL MODO DI TROVARE UN ACCORDO.

QUI INVECE L’ESECUTIVO HA BLINDATO LE 4 LETTURE ( DUE AL SENATO E DUE ALLA CAMERA) SENZA CONSENTIRE UNA DISCUSSIONE NEMMENO TRA I PARTITI CHE FORMANO LA MAGGIORANZA. SI RIMANDA QUINDI AL POPOLO UNA DECISIONE CHE UNA CLASSE DIRIGENTE NON RIESCE AD ASSUMERE A CAUSA DI UN VUOTO DELLA POLITICA. GOVERNARE NON VUOL DIRE DOMINARE.

 

PERCHE’ SI E’ INDETTO UN REFERENDUM CON DISPENDIO DI RISORSE PUBBLICHE?

 

PERCHE’ AVENDO INTRAPRESO UN PERCORSO DI MODIFICA COSTITUZIONALE CON UNA FORZATURA ANTIPARLAMENTARE E NON AVENDO I NUMERI SUFFICIENTI IN PARLAMENTO, 2/3 COME PRESCRITTO DALL’ART 138 DELLA COSTITUZIONE, OCCORRE UN REFERENDUM RICHIESTO ENTRO TRE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE. 

 

 

 

 

 

 

COME FUNZIONA QUESTO REFERENDUM?

 

IL REFERENDUM NON HA QUORUM DI PARTECIPAZIONE. 

QUINDI SE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI SARA’ FAVOREVOLE, VOTANDO SI, LA LEGGE VERRA’ PROMULGATA SE I PARTECIPANTI A MAGGIORANZA ESPRIMERANNO IL NO LA MODIFICA COSTITUZIONALE NON ENTRERA’ IN VIGORE.

 

QUESITO REFERENDARIO

 

<<APPROVATE IL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE “NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE” APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N 253  DEL 30 OTTOBRE 2025 CON LA QUALE VENGONO MODIFICATI  GLI ARTICOLI 87 COMMA 10, 102 COMMA 1,104,105,106 COMMA 3, 107 COMMA1  E 110 COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE”?>>

 

 

QUALI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE VENGONO MODIFICATI? (2*)

 

LA RIFORMA INCIDE SU 7 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DEL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

qui di seguito sono ripresi gli articoli della costituzione solo nelle parti modificate evidenziate in rosso.

 

ART 87 Il Presidente della Repubblica …..Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2] giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

ART 102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108], le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

ART 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. 

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. 

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. 

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. 

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati 

mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. 

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. 

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. 

ART 105 Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. 

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. 

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. 

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. 

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. 

L'incarico non può essere rinnovato. 

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. 

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. 

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. 

ART 106 Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. 

ART 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. 

ART 110 Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. 

(2*) (Fonte: Position Paper ACLI)

CHE COSA CAMBIEREBBE CON L’APPROVAZIONE SE VINCONO I SI?

 

LA RIFORMA, PRESENTATA COME INTERVENTO PER SEPARARE LE CARRIERE CHE GIA’ ESISTE NELLA REALTA’ (riforma Cartabia), E CHE SE SI VOLEVA RAFFORZARE ULTERIORMENTE BASTAVA UNA LEGGE ORDINARIA, INTRODUCENDO IL SORTEGGIO DELEGITTIMA LA MAGISTRATURA NON RITENENDOLA IN GRADO DI SCEGLIERE I PROPRI RAPPRESENTANTI NEL CSM, SPACCA IL CSM, OPERA UNA SALDATURA TRA PM E POLIZIA GIUDIZIARIA E PONE I PRESUPPOSTI PER UNA DIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA DALLA POLITICA. 

VEDIAMO NEL DETTAGLIO QUESTI ASPETTI. 

 

 

 

 

TEMI DI DIBATTITO

Qui di seguito vengono riassunte le principali tesi dei sostenitori del SI favorevoli alla riforma e le tesi dei sostenitori del NO contrari alla riforma.

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

SI  (favorevoli alla riforma)

Occorre separare le carriere della magistratura giudicante da quella requirente, per garantire maggiore terzietà dei giudici

NO (contrari alla riforma)

 La separazione è già di fatto stabilita dalla Riforma Cartabia che consente di fare il passaggio una sola volta nel corso della carriera e dopo 9 anni. Per cui «negli ultimi cinque anni è pari allo 0,83 per cento la percentuale di pubblici ministeri che sono passati a funzioni giudicanti e allo 0,21 per cento la percentuale dei giudici che sono passati a funzioni requirenti». (fonte: Audizione alla Camera 23 luglio 2024 della prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano) 

CONTRASTARE L’IMPEDIMENTO AL GIUSTO PROCESSO

SI  (favorevoli alla riforma)

L’appartenenza allo stesso organo (CSM) genera una stretta relazione tra l’accusa PM e il giudice che condizionerebbe quest’ultimo contro l’avvocato.

NO (contrari alla riforma)

Anche con la Riforma continueranno ad appartenere allo stesso ordine, inoltre se c’è un sospetto di collusione tra PM e giudice ci sono sempre i tre istituti che tutelano la difesa: incompatibilità, astensione e ricusazione. Il modello attuale comporta una cultura comune della giurisdizione. In base all’attuale situazione il PM non deve vincere, ma deve cercare anche le prove a discarico. Il PM è un magistrato che ha il dovere di chiedere l’assoluzione dell’imputato se le prove non sostengono l’accusa. Al contrario l’avvocato anche quando è convinto della colpevolezza del suo assistito, non può deontologicamente e giuridicamente  chiederne la condanna. Le parti PM e Avvocato non sono simmetriche e il giudice è garante della legalità. 

La riforma invece trasforma il PM in un accusatore.

 

LA MAGISTRATURA OPERA INVADENDO IL CAMPO DELLA POLITICA. BISOGNA FERMARLA CON QUESTA RIFORMA

 

 A sostegno di questa tesi si sostengono due posizioni

  1. Che i magistrati devono essere ricondotti ad un sistema in cui il giudice è davvero terzo e valuti con maggiore imparzialità le richieste del PM per evitare abusi di carcerazioni o di condanne perché si tende a mettere in galera con troppa facilità persone innocenti.
  2. Che i magistrati si ribellerebbero alla politica securitaria del governo e sarebbe colpa dei magistrati se circolano immigrati clandestini e tanti delinquenti.

 

Delle due l’una o il sistema attuale è sbagliato perché è troppo repressivo o perché è troppo indulgente.

Nella realtà ciò che disturba il potere è una magistratura che si sottrae ai condizionamenti del potere.

 

SORTEGGIO 

SI (favorevoli alla riforma)

 Il sorteggio impedisce il dominio delle correnti all’interno della magistratura che influenzano nomine e carriere.

NO (contrari alla riforma)

Il sorteggio non è adottato in nessun paese al mondo (esclusa Grecia) e impedisce ai magistrati di scegliere chi li deve rappresentare indebolendone la legittimità.

Il sorteggio come presupposto di maggiore democraticità può essere valido in una comunità di individui totalmente uguali senza distinzioni e pienamente intercambiabili, (uno vale uno) ma se le appartenenze ai sottogruppi, leggi: correnti, con le diverse opinioni, continuano ad esistere, la probabilità che il sorteggio rappresenti i sottogruppi è altamente probabile. Al contrario spingerebbe i magistrati a rafforzare l’appartenenza alle correnti per poter aumentare la probabilità di essere rappresentati. Soprattutto si inserisce una aggravante: cioè si impedisce ad un gruppo di decidere chi li rappresenta. Per la prima volta si sostiene che la casualità sia meglio del merito e della selezione. In sintesi, un sorteggio è rappresentativo solo quando, tramite l'estrazione casuale, si ottiene un gruppo che è una "fotocopia" della popolazione, assicurando che tutte le sue componenti siano presenti in proporzione.

 

ALTRI ASPETTI DELL’INTRODUZIONE DEL SORTEGGIO NELLA RIFORMA

Mentre i magistrati nei rispettivi CSM sono sorteggiati tra tutti i componenti la magistratura, quelli decisi dalla politica sono sorteggiati tra un listino definito dal Parlamento. Si è inventato il sorteggio differenziato.

Il sorteggio attualmente è presente nell’ordinamento come metodo residuale, per esempio nelle giurie popolari. Sarebbe per la prima volta inserito in costituzione solo per una componente importante del sistema istituzionale: la Magistratura, inserendo una anomalia nel sistema istituzionale.

Un componente di un organismo sorteggiato è molto più isolato e influenzabile da altri poteri. Gli esclusi se non organizzati, per aumentare le probabilità di estrazione nel sorteggio, non avrebbero possibilità di far sentire la loro voce.

Inoltre la non rieleggibilità aumenta la probabilità di essere influenzato

L’introduzione del sorteggio per un organo costituzionale pone problemi di legittimità e in prospettiva un precedente in vista di un indebolimento del sistema democratico disegnato dalla Costituzione (art 1,3,48,49,51,56,57). Una revisione in tal senso troverebbe un limite solo nell’art 139 che impedisce di stravolgere l’impianto costituzionale che fa dell’Italia una liberal democrazia. (cfr: Paolo Costa, La democrazia e la sorte.,.in Costituzionalismo.it fasc 2/2019)

CONSEGUENZE ORGANIZZATIVE DELLA RIFORMA

L’attuale assetto organizzativo (con un unico CSM) vedrebbe, di fatto, una triplicazione (2 CSM e un’Alta Corte Disciplinare). La sottrazione delle competenze disciplinari al CSM, vengono affidate all’Alta Corte, rispetto alla quale non è ammesso ricorso. Occorre sorteggiare e nominare una nuova Corte con diversa composizione per rivalutare il caso. Questi meccanismi genereranno maggiore burocrazia. 

L’ALTA CORTE DISCIPLINARE

L’istituzione di questo nuovo organo costituzionale incaricato di giudicare le incolpazioni dei magistrati anch’esso sorteggiato con il metodo differenziato sbilancia il peso dei componenti a favore dei laici. Quindi della politica. L’attuale sezione disciplinare del CSM che verrebbe a cessare di esistere è composta da 6 membri e vede un solo membro laico. La riforma invece prevede 15 membri: 6 giudici, 3 PM e 6 laici eletti dal Parlamento a maggioranza semplice; 6 su 15 è il 40% come per i giudici. 

 

CONSEGUENZE ECONOMICHE

E’ facile comprendere che tutta questa architettura istituzionale implicherà un aumento dei costi di funzionamento, indennità di seduta per i componenti (magistrati e laici), assegni per i componenti laici, segreteria etc. Considerando che al momento il CSM costa più di 40 milioni di euro all’anno (42 milioni circa secondo il bilancio 2022), tale spesa verrebbe ragionevolmente triplicata. Tutto a carico della fiscalità generale cioè dei cittadini, senza che questi come visto ne abbiano un riscontro immediato.

POTERE GIUDIZIARIO E POTERE ESECUTIVO

Come noto l’assetto istituzionale italiano prevede la separazione dei poteri, ed in particolare l’autonomia del potere giudiziario da quello politico.

la Costituzione prevede che 

  1. La Magistratura sia un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art 104)
  2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art 101)
  3. I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni (art 107)
  4. Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art 112)

Da quanto analizzato si intuisce che questo intervento sia preordinato ad un cambio di impostazione dei principi dell’ordinamento costituzionale. E che in particolare: sia un primo passo per indebolire l’indipendenza del potere giudiziario.

RIASSUMENDO 

(considerazioni tratte da interventi fatti dal prof Enrico Grosso Ordinario di Diritto costituzionale Università di Torino)

PERCHE’ E’ EFFETTIVO IL RISCHIO DELLA SUBALTERNITA’ DEL PUBBLICO MINISTERO AL POTERE POLITICO

Sebbene nel testo della riforma non ci sia cenno a questa subalternità vi sono alcuni aspetti che la fanno intravedere in prospettiva. Il Titolo IV della Costituzione ha rappresentato una importante discontinuità rispetto al periodo monarchico liberale, dove il PM era soggetto al potere politico. Una delle conseguenze di quella dipendenza fu che i magistrati furono incapaci di operare efficacemente nel contrasto della violenza politica che porterà alla dittatura.

Non basta proclamare un principio, in questo caso la divisione dei poteri, ma occorre renderlo effettivo nella realtà.

La costituzione proclama l’indipendenza e la separazione dei poteri e come lo rende effettivo?

Costruendo una serie di regole. Per rendere effettivo questo principio istituisce il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) che ha lo scopo di sottrarre al potere politico tutta una serie di decisioni che se assunte dal potere politico nei confronti del magistrato ne condizionerebbero inevitabilmente le decisioni.

Se il magistrato ha paura che in base ad un suo provvedimento, possa essere trasferito ad altra sede, o vedersi negata una legittima promozione, non prenderà decisioni che possano essere sgradite alla politica. 

Per evitare ciò i costituenti hanno previsto che tutte queste decisioni:

  • Assunzioni
  • Assegnazioni
  • Promozioni
  • Trasferimenti
  • Provvedimenti disciplinari

 Venissero prese da un organo completamente sganciato dalla politica: il CSM

 composto in maggioranza da membri eletti dalla magistratura e da giuristi eletti dal   Parlamento in seduta comune.

 

 

 

 

 

QUESTO SISTEMA VIENE SMONTATO IN 3 MOSSE

 

LA DIVISIONE DELLE CARRIERE NON C’ENTRA NULLA PERCHE’COME ABBIAMO VISTO E’ GIA’ STATA INSERITA CON LA RIFORMA CARTABIA.

 

 

1.PRIMA MOSSA

   Viene diviso il CSM in 2. Come si sa tutte le volte che si divide un organo in due lo si indebolisce secondo il principio divide et impera. Questi due organi tenderanno a confliggere e a prendere decisioni in contrasto e comunque non rappresentano più il complesso della magistratura.

2.SECONDA MOSSA

  Si introduce il sorteggio. Non è una banalità! Perché il sorteggio oltre ad essere umiliante in sé, perché vuol dire che un gruppo non è in grado di scegliere i suoi rappresentanti, toglie il nesso di responsabilità che solo l’elezione produce.

Semplicemente tu conti poco perché potevo scegliere qualsiasi.

Inoltre per i rappresentanti della politica il sorteggio è fatto su una lista predefinita.

3.TERZA MOSSA

Si sottrae la più delicata funzione del CSM cioè quella disciplinare, cioè il controllo deontologico sull’esercizio della funzione giurisdizionale e la si conferisce all’Alta Corte Disciplinare. Formata anche qui da membri sorteggiati tra magistrati di Cassazione e da professionisti sorteggiati tra persone scelte dalla politica. La parte scelta dalla politica sarà in pari numero dei magistrati

 

SVILUPPI

 

Questo Governo ha litigato con

 

la Corte di Cassazione (decreti Sicurezza)

la Corte Costituzionale (ordinamento interno e diritto UE)

la Corte dei Conti ( ponte sullo stretto)

la Corte di Giustizia Europea (Paesi sicuri)

la Corte Penale Internazionale ( caso Almasri)

 

se un governo litiga con tutte le massime istituzioni giudiziarie forse c’è più di un sospetto che non tolleri l’indipendenza della magistratura. 

Ed è proprio questo lo spirito della riforma.

Mettere la magistratura sotto il controllo politico.

 

D’altra parte nel suo libro Una nuova Giustizia, Guerini e Associati, il ministro Carlo Nordio a pg. 123 sostiene: “trovo abbastanza ingenuo l’atteggiamento dell’opposizione (…) e poiché è presumibile che prima o poi l’onere del Governo spetti a loro, è abbastanza singolare che per raccattare qualche consenso oggi compromettano la loro libertà d’azione di domani.”

 

La conseguenza di tutto ciò è una evidente maggiore influenza della politica sulla magistratura, che apre la strada alla adozione di provvedimenti legislativi ordinari, quindi facilmente assumibili dal Governo e dal Parlamento con decreti e voti a maggioranza o voti di fiducia. E’ sempre difficile prevedere cosa succederà domani, ma ragionevolmente credibile se chi lo può realizzare lo dichiara apertamente in modo programmatico. Se poi lo inseriamo nel progetto del premierato e nelle recenti dichiarazioni del ministro Tajani il quadro si fa più chiaro. 

Recentemente il ministro Tajani ha delineato eventuali sviluppi se verrà confermata la Riforma. Si tratta di provvedimenti legislativi che possono essere introdotti con una semplice legge ordinaria.

  1. Sganciare la polizia giudiziaria dalla dipendenza dal PM e riportarla dentro il corpo della polizia quindi in diretta dipendenza dal ministro degli Interni. Quindi le indagini dipenderanno da un corpo dipendente dalla politica. Il modello è l’ICE di Trump. A Minneapolis la magistratura non può intervenire sull’operato dell’ICE.
  2. Introdurre la responsabilità civile dei magistrati

 

ALCUNE DOMANDE

Nel 1992 se la polizia giudiziaria fosse stata alle dipendenze del Ministro degli Interni il PM Di Pietro con l’aiuto dei carabinieri avrebbe colto sul fatto il Presidente del Pio Albergo Trivulzio a Milano Mario Chiesa, mentre intascava una tangente?

Nel 1994 una magistratura subordinata al governo avrebbe avviato le inchieste su ENIMONT?

Nel 2001 una magistratura subordinata al governo avrebbe potuto incriminare e condannare 25 funzionari e dirigenti di polizia per i fatti di Genova?

Nel 2010 una magistratura subordinata al governo avrebbe potuto far reintegrare i 10 operai FIOM vittime di licenziamento discriminatorio ad opera della FIAT nello stabilimento di Pomigliano?

Certo la Magistratura ha in questi anni mostrato diverse problematiche irrisolte, (Palamara) e che devono essere affrontate con coraggio e decisione, ma che non troveranno soluzione in questa riforma. E non possiamo dimenticare che la magistratura ha pagato con la vita: 26 magistrati sono stati assassinati dal terrorismo rosso e nero e dalle mafie.

Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica nel discorso rivolto il 19 gennaio ai nuovi magistrati tirocinanti “ nel nostro sistema la magistratura è selezionata sulla base di un concorso peraltro particolarmente impegnativo-come ben sapete-, perché in tal modo si cerca di contribuire a garantire al meglio la professionalità necessaria ad assicurare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario”

 

                                  LA DOMANDA FINALE E’: 

CI STANNO A CUORE I VALORI DELLA LIBERTA’ E DELLA DEMOCRAZIA GARANTITI ANCHE DALLA SEPARAZIONE DEI POTERI CHE CI HANNO CONSEGNATO I PADRI COSTITUENTI NEL 1948?

          SE RITIENI DI RISPONDERE AFFERMATIVAMENTE

                                         VOTA NO

 

Presidennazionale@acli.it

 
Data: 
Sabato, 28 Febbraio, 2026