Tre importanti novità

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto misure previdenziali per allentare la rigidità della Riforma Monti Fornero, caratterizzata dall’onerosità dei requisiti pensionistici senza una distinzione tra carriere, mansioni e posizioni personali.

Sul piano delle posizioni lavorative caratterizzate da mobilità e discontinuità (si pensi ad una carriera lavorativa frammentata tra impiego pubblico, impiego privato, lavoro parasubordinato e libera professione), la Legge ridisegna l’istituto del cumulo gratuito, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, agevolando l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori con contribuzione ripartita su più gestioni previdenziali.

Cumulo: cosa significa?

Con il termine cumulo, si intende la possibilità di maturare i requisiti contributivi richiesti per una prestazione sommando la contribuzione presente nelle diverse gestioni, senza necessità di trasferimento da una gestione all’altra, aspetto tipico della ricongiunzione (oggi quasi sempre onerosa). La pensione sarà, dunque, maturata sommando i diversi periodi di contribuzione– che restano nella loro collocazione originaria – ed il suo importo sarà la somma delle quote maturate gestione per gestione, secondo i propri criteri di calcolo.

 Prima della Legge Bilancio 2017

La Legge n.228/2012 aveva riservato la facoltà di cumulo alle sole pensioni di vecchiaia, inabilità e pensioni ai superstiti con esclusione della pensione anticipata. L’istituto, inoltre, non interessava le Casse dei Liberi Professionisti e non poteva operare nel caso in cui si fosse raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestione previdenziali coinvolte.

Con la Legge Bilancio 2017

La nuova disciplina interviene puntualmente su questi aspetti, introducendo dal 1 gennaio 2017 tre importanti novità che rendono l’istituto del cumulo ancora più interessante ed efficace:

1) la facoltà di cumulo è estesa alla pensione anticipata, oltre alle pensioni di vecchiaia, inabilità e superstiti;

2) l’aver maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni coinvolte non costituisce più una preclusione al cumulo;

3) vengono finalmente ammesse le Casse di previdenza dei Liberi Professionisti;

Il cumulo si pone come un istituto alternativo alla ricongiunzione. Per questo motivo, la legge ha anche previsto la possibilità direcedere dalle ricongiunzioni in corso di pagamento rateale ottenendo la restituzione di quanto già versato. Il recesso deve essere esercitato entro il 2017 ed è praticabile a condizione che non si sia già verificato il titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Per le stesse ragioni, i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ex D.Lgs.42/2006 prima del 1 gennaio 2017 il cui procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono rinunciare alla domanda in totalizzazione ed accedere alla pensione anticipata con il nuovo cumulo.