La Giustizia Riparativa: un’utopia concreta?!?

Mercoledì, 31 Marzo, 2021

Da diversi anni ormai, e non solo tra gli addetti ai lavori, si parla di Giustizia riparativa. [1]

Gli istituti e le disposizioni positive del nostro ordinamento che consentono  i percorsi di  giustizia riparativa[2]  - in primis della mediazione penale -  riguardano per lo più l’ambito penale. In particolare:

- nel processo penale minorile. Il procedimento di messa alla prova nel proc.to penale minorile consente al

Giudice l’affidamento del minore ai Servizi sociali  della Giustizia Minorile per fargli svolgere un progetto significativo con adempimenti e prescrizioni. 

Nel progetto si  cercano volontariamente azioni di conciliazione e riparazione con la vittima del reato (sia essa persona fisica o società).[3]   E’ la cd mediazione penale[4]

All’esito se il minore da prova di recupero e rivisitazione delle proprie condotte il giudice provvede a riconoscere l’estinzione del reato.

-nel processo dinanzi al giudice di Pace. Il  giudice di pace  ha potere di tentare  la conciliazione tra le parti  e ove occorra può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

-nel processo ordinario. Nel 2014 il proc.to di messa alla prova minorile è stato innestato  – con dei distinguo in primis circa i reati per i quali è ammissibile – anche nel proc.to  penale ordinario con la previsione delle condotte volte promuovere la mediazione[5].[6]

-nell’esecuzione della pena.Spazi per percorsi di giustizia riparativa sono possibili anche in fase di esecuzione della pena (sia nel proc.to penale minorile che in quello ordinario degli adulti). [7]

 

La giustizia riparativa non è un sistema autonomo ed a sé stante ma presuppone il necessario ed imprescindibile sistema penale tradizionale (finalizzato ad irrogare al responsabile la sanzione proporzionale alla violazione e del danno provocato alla vittima).

La Giustizia riparativa  parte dal processo ed al processo torna: opera a latere in reciprocità ed  in complementarietà con il processo penale.

E dando spazio ad istanze ed aspettative non strettamente e squisitamente giudiziarie e processuali. Ciò  in quanto la giustizia “giudiziaria”:

- applica una logica processuale alle persone coinvolte nel reato: la ricerca probatoria dei fatti, l’accertamento della responsabilità e l’ irrogazione della pena al reo e soprattutto esclude del tutto la vittima a cui non giova la pena del reo

- oltre all’afflittività della pena (quando arriva ad irrogarla!!) scarsamente riesce a perseguire le finalità di recupero del reo, anzi spesso dà l’idea che anche il reo si trasformi in vittima del sistema

- è  insufficiente e frustrante per lo spazio di parola e di comunicazione delle parti – in primis  della vittima - ed alle loro sofferenze ed esula dalla verità sentita e percepita dalle parti

- non definisce e non chiude il conflitto sottostante il reato.

 

La giustizia se è  “esperienza antropologica fondamentale ed in quanto tale,  bene autenticamente relazionale, poiché presuppone l’alterità e perciò, l’essere in relazione.”[8] non può accontentarsi  “di castigare semplicemente il colpevole”.[9]

La giustizia riparativa guarda tutti gli elementi del diritto penale da tale prospettiva dando spazio a quanto “non è”[10] nel processo penale tradizionale.

-violare la norma penale “è  anche violazione dei diritti individuali”[11] ed attivare un  conflitto con la legge, con le persone con la società.

-la responsabilità del reo non è solo condizione giuridica per l’applicazione della pena ma riguarda anche l’aspetto della  violazione della relazione personale e sociale.[12]

-la vittima è la persona che patisce  dolore e pregiudizi e non solo parte processuale con pretese economiche.

 

La questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) “chi merita di essere punito” e “con quali sanzioni”, bensì “chi soffre” e “cosa può essere fatto per riparare il danno”; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato.  “Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore.”[13]

 

L'articolo segue nella sezione "Approfondimenti"

 


[1] La nozione contenuta nella recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2018(8) dedicata alla giustizia riparativa in ambito penale: “qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso (harmed) dal reato (crime) e a chi è responsabile di tale offesa (harm), se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato (offense) mediante l’aiuto di un terzo imparziale appositamente formato (facilitator).”   

[2] “ Questa visione - elaborata da alcuni anni nel contesto del diritto penale in cui ormai universalmente nota come restorative justice  - manifesta potenzialità , ben più estese di quelle riferibili al solo ambito della risposta giuridica i reati : dove pure , certo , incontra ben immaginabili resistenze , ma assunto un ruolo culturale e propositivo che solo pochi decenni orsono nessuno avrebbe supposto” L.Eusebi  Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene? In   AAVV a cura di L.Eusebi Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale Milano 2015pg 8

[3] L’art. 28 co. 2 del d.p.r. 448/88 e l’ art. 27 disp attuazione sulla messa alla prova per i minori parla delle condotte volte a  “riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la parte offesa dal reato”.

[4] La mediazione penale – espressione tipica e di maggior evidenza  della giustizia riparativa -  permette l’incontro tra le parti coinvolte dal reato, se vi accedono liberamente e volontariamente per riparare le conseguenze del reato. In  particolare, la giustizia riparativa permette di sviluppare “programmi riparativi di comunità, consigli di riparazione, restituzioni dirette alla vittima, programmi di supporto alle vittime e ai testimoni, circoli di supporto, gruppi terapeutici, corsi di sensibilizzazione per le vittime, educazione di detenuti e autori dell’illecito, tribunali di problem solving, circoli di supporto e responsabilità, cerimonie di reinserimento degli autori dell’illecito e progetti che coinvolgono gli autori dell’illecito e le loro famiglie o altre vittime di reato”[4]  e tutte le altre modalità che permettano alle persone coinvolte di realizzare un percorso di significato riparatorio.

[5] L’art. 464 bis, co. 4, lett. c) c.p.p.. La messa alla prova è un istituto innovativo “ da non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo della messa alla prova «segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio»” Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272.

[6] l’art. 141–ter, comma terzo cpp  è prevista nella messa alla prova ex lege 67   la “possibilità  di svolgimento di attività di mediazione..anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private”. Si sono sviluppati uffici al di fuori dell’organizzazione giudiziaria – anche se in collaborazione con i servizi sociali e/o degli UEPE - per garantire la terzietà e l’imparzialità dei mediatori rispetto alle strutture giudiziarie.

[7] -“l’adoperarsi per quanto possibile a favore della vittima di reato” è presente nell’art. 47 ordinamento penitenziario 354 del 1975. La dizione “Percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato” è  propria del  d.leg.vo 121 del 2018  che disciplina l’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.

[8] G.Mannozzi, G.Lodigiani La giustizia riparativa. Formanti parole metodi Torino 2017  pg.49.

[9] “Se il delinquente non viene sufficientemente aiutato, se non gli viene offerta un’opportunità perché possa convertirsi, finisce con l’essere vittima del sistema. È necessario fare giustizia, ma la vera giustizia non si accontenta di castigare semplicemente il colpevole. Bisogna andare oltre e fare il possibile per correggere, migliorare ed educare l’uomo affinché maturi da ogni punto di vista, di modo che non si scoraggi, affronti il danno causato e riesca a reimpostare la sua vita senza restare schiacciato dal peso delle sue miserie.” Lettera di Papa Francesco ai partecipanti al XIX congresso internazionale dell’associazione internazionale di diritto penale e del III congresso dell’associazione Latino Americana di diritto penale e criminologia L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLIV, n.129, Dom. 08/06/2014”

[10]  I programmi di giustizia riparativa hanno come obiettivo “la reintegrazione della vittima e del reo”, perché possano essere coinvolti, nella progettazione di un’azione che guarda al futuro come persone nuovamente integre, e non sminuite per sempre dall’esperienza della colpa e dell’offesa. (vd tavolo XIII degli Stati generali esecuzione penale)

[11] DIRETTIVA N. 29 DEL 2012 DEL PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.  Nella parte “considerando”  n. 9)

[12] E mentre il giudizio è una istantanea sul passato, una retrospettiva. Trattasi di una responsabilità “statica”. La Giustizia riparativa opera sulla responsabilità per il futuro, con un progetto – aspetto del tutto assente nella responsabilità giuridica - di riparazione e riconciliazione in vista del progredire della vita e della persona: è una responsabilità “dinamica.” e relazionale.

[13] “.. esiste un’asimmetria necessaria tra il delitto e la pena, che non si pone rimedio a un occhio o un dente rotto rompendone un altro. Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore.” Lettera di Papa Francesco ai partecipanti al XIX congresso internazionale dell’Associazione Internazionale di diritto Penale e del III congresso dell’Associazione LatinoAmericana di diritto Penale e criminologia. In L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLIV, n.129, Dom. 08/06/2014