Sulla recente legge delle Unioni Civili

Mercoledì, 1 Giugno, 2016

E’ stata approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati, La legge sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” 

la portata della legge lascia perplessi dal punto di vista giuridico laddove la stessa pur indicando il diverso genus della famiglia, di fatto nella parte normativa richiama e ricalca tutti gli istituti di questa, senza quella chiarezza di diritti e di obblighi previsti dal codice civile. Tale modalità legislativa, non solo non ha risolto alcune rilevanti questioni sia nelle convivenze e nelle unioni, ma lascia notevole e necessario spazio interpretativo alla giurisprudenza, con il rischio che tale necessaria fase creativa venga a nuocere allo stesso istituto tutelato dalla costituzione (art. 29) che è la famiglia.

Da ultimo si segnala come la norma pone questioni rilevanti sotto il profilo etico, non indicando nessuna soluzione alle stesse.

Di fatto si tratta della più profonda modifica alle norme sul diritto di famiglia, senza che il legislatore ne abbia voluto dare evidenza, infatti non si capisce perché non è stato integrato e novellato le norme del codice civile, la difficile convivenza tra le norme del codice civile e questa legge comporterà il rischio che l’interprete per necessità utilizzerà sia per i richiami, ma ancora di più per la  necessità di individuare una norma quelle del codice civile, limitatamente a quelle che riconoscono un diritto, facendo venire meno quel fondamentale equilibrio tra diritti e obblighi su cui è costruito l’istituto civilistico della famiglia. Infatti due sono le possibilità o che la famiglia continui a mantenere la sua connotazione codicistica, con l’assurda conseguenza che saranno molto più gravose le norme per le famiglie nate da matrimonio.

L’altro rischio è che anche l’istituto regolato dal codice civile vada verso uno sfaldamento di quell’equilibrio tra diritti e doveri dei coniugi e dei figli.

Altra criticità è rappresentata dalla diversa disciplina tra la convivenza, di cui poco si è parlato nel dibattito politico, e le unioni civili.

Iniziando la nostra analisi dai commi 36-65 dell’unico articolo, contengono una disciplina della famiglia fondata sulla «convivenza di fatto», evidenziando la prima incongruenza, non potendosi definire di fatto qualcosa che è regolata dalla legge.    SEGUE