Solidarietà, Costituzione e misure anti-virus

Martedì, 24 Marzo, 2020

Nell’ordinamento italia­no anche le situazioni eccezionali chiedono di essere conosciute, affrontate e spe­rabilmente risolte secondo i princìpi e le regole costituzionali: lo stato di ne­cessità non è negato dalla Costituzio­ne italiana, ma ricondotto dentro il suo sistema di valori e di princìpi (necessitas habet constitutionem!).

Basti pensare che, anche nella situa­zione considerata più estrema, lo sta­to di guerra, l’art. 78 della Costituzione prevede che le Camere conferiscano al Governo non i «pieni poteri», ma i «poteri necessari», dunque secondo un cri­terio di proporzionalità e adeguatezza alle specifiche situazioni che non nega l’emergenza, ma la riconduce nell’al­veo costituzionale. D’altra parte, la nostra Costituzione, più ancora di altre consimili, è pervasa dalla convinzione che anche situazioni considerate de­rogatorie, rispetto alla organizzazione statale generale e alle regole ordinarie devono fare i conti con i princìpi costi­tuzionali: si pensi a quel singolare art. 52, comma 3 (proposto da Aldo Moro) secondo il quale l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito de­mocratico della Repubblica.

La condivisione di questa premessa è dirimente rispetto a qualunque di­scorso volto a rispondere alle doman­de su come una democrazia matura possa e debba affrontare le emergenze e sulla capacità delle forme di Stato co­me la nostra di farlo in modo efficace ed efficiente. Proprio nella capacità di affrontare gli “stati di eccezione” senza derogare ai propri princìpi di fondo sembra anzi consistere la principale differenza tra la nostra e altre forme di Stato: ecco perché ogni sguardo am­miccante o addirittura benevolo verso sistemi agli antipodi rispetto al nostro (il riferimento è naturalmente alla si­tuazione cinese) è assolutamente fuo­ri luogo. Si aggiunga che è tutto da di­mostrare che un regime autoritario sia meglio attrezzato per fare fronte ad e­mergenze come quella di Covid-19: non soltanto perché è più facile indivi­duare un rischio in una società aperta e democratica, ma anche perché le re­gole, soprattutto quelle più costrittive, funzionano davvero quando sono in­teriorizzate, ed è più facile che lo siano in un contesto di democrazia costitu­zionale, purché sia percepito come au­torevole da noi cittadini.

Ora, le misure sin qui adottate dal po­tere pubblico italiano per evitare la dif­fusione del virus mi sembra rispettino il quadro sopra sintetizzato.

Ciò vale anzitutto per la dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi ai sensi del codice della Protezione civi­le, i cui presupposti affondano nell’o­biettiva situazione di diffusa crisi in­ternazionale e nel contesto di rischio, e che costituisce il presupposto per il potere straordinario di ordinanza in ca­po al Presidente del Consiglio dei mi­nistri per tramite del Capo della Prote­zione civile: si tratta di un potere sot­toposto alle forme e ai limiti di cui al menzionato codice, e in particolare al necessario rispetto, da parte di tali or­dinanze, degli obblighi europei e dei princìpi generali dell’ordinamento giu­ridico e, ove esse deroghino a leggi vi­genti, devono indicarle e dame suffi­ciente motivazione. Quanto poi alla cir­costanza che, in materia sanitaria, si faccia ricorso al complesso normativo della Protezione civile, ciò, oltre a essere giustificato costituzionalmente dalla circostanza che la tutela della salute implica protezione rispetto a qua­lunque rischio che ne metta in peri­colo la dimensione individuale e col­lettiva, corrisponde al dettato dello stesso Codice della Protezione civile, che include il rischio igienico-sanitario tra quelli cui applicare l’azione di protezione civile. E d’altra parte non

si comprenderebbe perché le emer­genze sanitarie debbano seguire stra­de diverse dalle altre, nel momento in cui le garanzie che circondano i po­teri del governo nell’ambito del siste­ma di protezione civile sono superio­ri a quelle delle sole ordinanze extra ordinem di cui all’art. 321.833/1978 e a altre norme consimili.

Quanto poi ai problemi posti dalla cir­costanza che il decreto-legge n. 6/2020 abbia autorizzato limitazioni pene­tranti ai diritti fondamentali (circola­zione, riunione, ecc.), le riserve di leg­ge costituzionali (da dottrina e giuri­sprudenza costituzionale considerate sempre “relative”) appaiono rispettate nella misura in cui tale decreto e i suc­cessivi individuano in modo preciso (compatibilmente con l’evoluzione ve­loce della situazione epidemiologica) la tipologia delle misure adottabili e fis­sano nei princìpi di temporaneità, pro­porzionalità e adeguatezza delle me­desime rispetto a tale evoluzione della situazione il limite invalicabile.

A questo si aggiunga che i provvedi­menti sin qui adottati si sono sforzati di adeguarsi sia al quadro costituzio­nale dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, sia al principio di collegia­lità dell’azione di governo. Sotto il pri­mo profilo, va considerata comunque positiva l’attenzione prestata al coin­volgimento dei presidenti delle Regio­ni, in una materia, come quella sanita­ria, che non soltanto le vede protagoniste, ma che si basa su un catalogo delle prestazioni (i cosiddetti Lea) defini­to d’intesa tra Stato e Regioni. Sotto il secondo profilo, l’art. 95 della Costitu­zione vede in questi giorni una pun­tuale attuazione, che dà all’opinione pubblica il senso della sostanza e del­la forma della collegialità governativa, nonché dei poteri di promozione e di coordinamento dell’attività dei mini­stri in capo al Presidente del Consiglio. Parimenti, il Parlamento non è rima­sto escluso (informative, voto sullo sco­stamento di bilancio, conversione dei decreti legge): resta aperto il problema di una definizione, con legge costitu­zionale, della disciplina per le situazio­ni di impossibilità di funzionamento delle Assemblee parlamentari. Si trat­ta di un profilo assai delicato, peraltro non ignoto a Costituzioni a noi consi­mili, che sarebbe opportuno iniziare ad affrontare, anche nella prospettiva di futuri contesti epidemiologici di crisi. Resta aperto tutto il tema dei rapporti tra scelte dei singoli ordinamenti na­zionali e scelte a livello europeo: una esplicita presa in carico da parte dell’U­nione Europea di tali profili costituisce il necessario complemento di quella at­tenzione che il Capo dello Stato ha in questi giorni fortemente richiesto. Infine, ogni discorso sulla compatibi­lità delle misure adottate e adottande per il contenimento del virus non può non tenere conto di quell’equilibrio tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà scolpito nell’art. 2: una sfi­da per le nostre comunità territoriali e per ciascuno di noi.