Prima gli italiani?

Lunedì, 27 Agosto, 2018

 Lo slogan o il principio ..“Prima gli Italiani!”  laddove si concretizzi in atti normativi è costituzionale?!?

In due casi recenti due regioni – Liguria e Veneto – hanno emanato due leggi regionali che sotto diversi profili ed in diversi ambiti ha privilegiato i cittadini italiani -  addirittura i residenti in Veneto !! –  per l’accesso all’asilo nido  o alla  partecipazione all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ebbene tali leggi non hanno retto il vaglio della Corte Costituzionale che le ha dichiarato illegittime.   

Le recenti sentenze della Corte Costituzionale, nn. 106 e 107 del 2018  – passate del tutto sotto silenzio – offrono spunti di riflessione sulla necessaria coerenza degli atti aventi valore di legge rispetto all’ordinamento giudico ed ai principi della Costituzione circa la pari dignità umana  e l’uguaglianza formale e sostanziale. 

1- La sentenza 106 del 2018 ha dichiarato incostituzionale una legge regionale della Liguria che,  ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), aveva modificato il requisito prescritto per i cittadini di paesi extracomunitari (che la norma modificata individuava nella titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale abbinato ad esercizio di attività lavorativa)  ora, invece, sostituito dalla regolare residenza «da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale».

La Consulta ha dichiarato incostituzionale tale disposizione – art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria, n. 13 del 2017  – per non superabile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la norma interposta (direttiva 2003/109/CE) e quindi con i vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La direttiva 2003/109/CE (recepita con il d.lgs. n. 3 del 2007 nell’Ordinamento Italiano) prevede che “nell’ordinamento italiano, il cittadino di paese terzo, che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risieda nello Stato per almeno cinque anni, può acquistare, nel concorso degli altri requisiti di legge, lo status di soggiornante di lungo periodo (che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno), e così equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali, tra i quali rientra anche il diritto all’assegnazione degli alloggi di ERP in condizioni di parità con i cittadini.

La previsione di un termine diverso di residenza – di almeno 10 anni – nel territorio nazionale previsto dalla legge regionale della Liguria è in contrasto con tali principi.

2 - La sentenza 107 del 2018 ha dichiarato incostituzionale  – per violazione della costituzione sotto diversi profili –  una legge regionale del  Veneto (n. 6 del 2017). La norma prevedeva a modifica di normativa precedente  – l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990 –  che «4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione».

“Con particolare riferimento al requisito della residenza protratta, questa Corte ha anche osservato che, «mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale (sentenza n. 40 del 2011)» (sentenza n. 222 del 2013).”

…. La norma ……, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, adotta un criterio che contraddice anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000).

In definitiva, il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata è contrario sia alla funzione sociale degli asili nido sia alla vocazione “universalistica” dei servizi sociali.”[1]

 

I valori giuridici che hanno ispirato le norme regionali  – gli extracomunitari di quella regione debbono avere maggiori requisiti rispetto a quelli previsti dalla legge.., i bambini se figli di residenti nella regione hanno la precedenza… (la semplificazione è chiaramente estremizzata!!) – sono ictu oculi contra ius…eppure gli stessi sono stati formalizzati in norme valutate, votate ed approvate  da assemblee regionali legislative, e vigenti valide ed efficaci sino al giudizio di costituzionalità.[2]

Ma la Consulta ha cancellato tali norme dall’Ordinamento giuridico italiano ribadendo in fatto ed in diritto che la coerenza delle norme  e dei principi sottostanti all’ordinamento di appartenenza è un carattere strutturale del diritto: … “la coerenza tra le parti è valore essenziale del diritto di un paese civile, in dispregio del quale le norme che ne fanno parte degradano a livello di gregge senza pastore.” (sentenza Consulta 204 del 1982)

La metafora usata dalla Consulta delle norme contrarie alla Costituzione – gregge senza pastore – è particolarmente efficace ed illuminante circa elementi che  non sempre sono tenuti in debito conto:

-le norme in generale vigenti ed efficaci - in attesa di valutazione legittimità costituzionale  - veicolano comunque principi giuridici e politici

-i principi giuridici formalizzati in leggi – per tornare al “gregge” pur ondivaghe e  prive di coerenza ordinamentale e costituzionale valutata ex post!!  – tuttavia sono cartina tornasole delle idee ispiratrici e  delle visioni politiche ed ideologiche del legislatore che le ha approvate

– la validità formale e l’efficacia delle leggi va collocata in un quadro di valori giuridici ordinamentali e superiori all’interno del quale vanno interpretate e valutate  per verificarne la coerenza, la ragionevolezza, la razionalità e la giustizia. E tale giudizio di conformità e legittimità costituzionale  – come nei due casi suevidenziati – prescinde dal legislatore che ha concepito i provvedimenti!

Per rispondere alla domanda dell’incipit: il principio “prima gli italiani” – a parte l’infondatezza e l’inaccettabilità sotto il profilo umano e morale e gli evidenti riflessi negativi derivanti dall’affermazione in punto di comportamenti, mentalità e cultura - laddove si estinsechi e si attui in  provv.ti legislativi è  foriero di diseguaglianze e di discriminazioni contrari alla Costituzione.

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[1] La Consulta ha anche sancito l’incostituzionalità della legge regione Veneto per violazione art. 31 cost.ne: “Inoltre “è fondata infine anche la questione riferita all’art. 31, secondo comma, Cost., in base a cui la Repubblica «[p]rotegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». La norma impugnata fissa un titolo di precedenza che tradisce il senso dell’art. 31, secondo comma, Cost.: essa, cioè, non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma ne distorce la funzione, indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. La norma impugnata, dunque, persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido.”

[2] Il giudizio circa la questione di costituzionalità di norme regionali nel caso de quo è stato sollevato con ricorso in via principale a seguito di determinazione del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano…e se anche il Consiglio dei Ministri – magari per stessa visione politica e condivisione degli stessi valori politici e giuridici delle leggi regionali – non solleva la questione di costituzionalità contro la legge regionale…occorre attendere i tempi più lunghi ed accidentati (il giudice deve valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della quaestio)  di un giudizio di costituzionalità sollevato con una questione incidentale da un giudice davanti alle quali i cittadini hanno una controversia che riguarda la legge da applicare..(?!?)