Il diritto dei figli adottati

Lunedì, 22 Maggio, 2017

Una recentissima sentenza riconosce diritti fondamentali della persona:  il diritto del figlio adottato a conoscere la propria origine e l’identità dei genitori biologici.

E’ di gennaio 2017  la sentenza Corte Cassazione a Sezioni Unite n. 1946 che ha definitivamente chiarito ed appianato diversi contrasti giurisprudenziali circa il diritto  del figlio adottato, che voglia conoscere le proprie origini ed il nome della madre biologica.  Ora senza timori di  interpretazioni giurispudenziali ondivaghe nei casi ex lege previsti ci si può rivolgere al Tribunale per i minorenni di residenza, affinché quest’ultimo chieda alla donna se persista, l’attualità e la volontà di non essere nominata: “sussiste la possibilità per il giudice , su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre (che aveva dichiarato di non essere nominata) …ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.” (SENTENZA 1946/2017)

 

Nonostante l’adozione costituisca un nuovo rapporto genitori-figli  (“adoptio natura imitatur”..) in tante persone adottate resta vivo il desiderio di  conoscere le proprie origini e  storia personale e parentale. L’origine della propria storia non solo è  un diritto coessenziale ad ogni persona umana ma è soprattutto  un’aspetto incancellabile della  personalità. La persona trae dalla propria origine,  dai propri avi,  l’imprinting non solo genetico della propria personalità fatta di  interiorità e di  relazionalità. 

A fronte di tale diritto del figlio adottato vi è il diritto  della donna che intende (per scelta)  o che deve (casi di pregiudizi per la prole..)  restare anonima. 

 

Il bilanciamento dei due diritti è da tempo oggetto di dispute giurisprudenziali.

 

L’art. 28 legge adozioni a certe condizioni concede al figlio - raggiunta una certa età  o in caso di gravi motivi attinenti alla salute –  il diritto ad accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.  Chiaramente gli accertamenti giudiziali devono tener conto della situazione delle persone interessate per evitare turbamenti.

Ma “L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata (ai sensi dell' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)”

Tale principio era interpretato estensivamente da molti tribunali e peraltro l’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali prevedeva il decorso del termine di 100 anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica. 

 

Ad iniziare ad erodere tali preclusioni è stata la Corte di Giustizia UE., che,

come avviene sovente, sanziona l’Italia ed il suo legislatore per la mancanza di attenzione a diritti fondamentali della persona ( ai carcerati, alle persone stesso sesso, etcc...)

Infatti la Corte UE sentenza n. 425/2012 (ricorso 33783/09) ha censurato la legislazione italiana che dà una protezione assoluta all’anonimato della madre senza contemperare con le esigenze dell’adottato.

Nonostante ciò non v’è stato alcun intervento del legislatore e pertanto vi sono state numerosi interventi giurisdizionali in materia. 

La Corte Costituzionale con sentenza 278 del 2013 ha stabilito l’illegittimità costituzionale  del citato articolo 28, comma 7, della legge 184 sulle adozioni laddove non prevede un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Anche a seguito di tale sollecitazione della Consulta il legislatore non è intervenuto. Sicchè si sono avute diversi ed opposti pronuciamenti  dei tribunali  per i minorenni circa la possibilità dei figli di conoscere l’attuale volontà della madre: alcuni tribunali respingevano le richieste perché il legislatore non aveva regolamentato tale proc.to  ed altri invece ritenevano che l’ordinamento comunque consentiva tale diritto e poteva farsi riferimento a norme esistenti.

Il diritto in questi casi dipendendeva dal tribunale dei minorenni di competenza (sic!!)

Vi erano state anche altre pronunce della Cassazione (15024 del 21 luglio 2016 e 22838 del 9 nov.  2016)  che affermavano che a seguitio della morte della madre che ha partorito mantentendo segreta la propria identità il diritto all’anonimato è recessivo rispetto al diritto del figlio figlia/o adottiva/o di conoscere le proprie origini biologiche né è ostativo in caso di morte il mancato decorso del termine di 100 anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica ( di cui all’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali).

 

La sentenza a Sezioni unite di gennaio 2017 n. 1946 ha anche il significato di stigmatizzare  – qualora ve ne dovesse esser ancor necessità !! (vd precedente articolo sul sito argomenti 2000) –  il silenzio del legislatore italiano circa i diritti fondamentali della persona e l’inottemperanza al duplice richiamo della Corte di Giustizia UE del 2012 e della Consulta del 2013.

Ma quante persone nel frattempo  hanno visto rigettato e negato il loro  diritto a conoscere le proprie origini  con tutto il carico emotivo e di sofferenza sottostante ?!?

Ma i diritti dei figli adottivi a conoscere le proprie origini nei casi ex lege previsti  probabilmente non sono elettoralmente appetibili per le forze politiche parlamentari che esercitano il potere legislativo!!

Il diritto su cui legiferare ed intervenire appare  tanto più importante quanto più ha ritorno in termini di consensi e voti..o in visibilità mediatica ….altrimenti cui prodest?!? …

D'altronde parafrasando amaramente  il brocardo “de minimis non curat.. legislator”