Dalla sentenza sull’Italicum, spunti di riflessione politica

Venerdì, 17 Febbraio, 2017

La Corte Costituzionale in data 9  febbraio 2017 ha depositato le motivazioni della sentenza n. 35 del 2017 (vd allegato) emessa con il solo dispositivo il 25   con la quale  ha dichiarato incostituzionale parte della legge elettorale n.52 del 2015  (cd. Italicum).

Due gli elementi dichiarati incostituzionali dell’Italicum:

1 - Il ballottaggio che consente alla lista  vincitrice di acquisire la maggioranza assoluta di seggi della Camera - 340 deputati - a seguito del cd premio di maggioranza.

- La legge n. 52 del 2015, prevedendo una competizione risolutiva tra due sole liste, prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente; e poiché, per le caratteristiche già ricordate, il ballottaggio non è che una prosecuzione del primo turno di votazione, il premio conseguentemente attribuito resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilità. Ne consegue che le disposizioni che disciplinano l’attribuzione di tale premio al ballottaggio incontrano a loro volta il limite costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto.

Il rispetto di tali principi costituzionali non è tuttavia garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, (che dichiarava incostituzionale la legge elettorale precedente a liste bloccate cd Porcellum ndr)  in relazione alla legislazione elettorale previgente.

- Il legittimo perseguimento dell’obbiettivo della stabilità di Governo, di sicuro interesse costituzionale, provoca in tal modo un eccessivo sacrificio dei due principi costituzionali ricordati. ….tale obbiettivo non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta.

- La consulta valuta e  “conclude negativamente lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.), il quale impone di verificare – anche in ambiti, quale quello in esame, connotati da ampia discrezionalità legislativa – che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva.”

- Le disposizioni censurate producono una sproporzionata divaricazione tra la composizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, «che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l’art. 1 della Costituzione» (sentenza n. 1 del 2014), dall’altro. È vero che, all’esito del ballottaggio, il premio non è determinato artificialmente, conseguendo pur sempre ad un voto degli elettori, ma se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell’offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.

- La previsione legislativa di un turno di ballottaggio eventuale – basato su una competizione risolutiva fra due sole liste, finalizzata ad attribuire alla lista vincente la maggioranza assoluta dei seggi nell’assemblea rappresentativa – innesta tratti maggioritari nel sistema elettorale delineato dalla legge n. 52 del 2015. Ma tale innesto non cancella la logica prevalente della legge, fondata su una formula di riparto proporzionale dei seggi, che resta tale persino per la lista perdente al ballottaggio, la quale mantiene quelli guadagnati al primo turno. Sicché il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art. 48, secondo comma, Cost.

- Non è il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati. In contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. sono invece le specifiche disposizioni della legge n. 52 del 2015, per il modo in cui hanno concretamente disciplinato tale turno, in relazione all’elezione della Camera dei deputati.

- Il ballottaggio in sé non è strumento illegittimo ma deve essere strumento del principio di rappresentanza e tuttavia “non potrebbe essere questa Corte a modificare tramite interventi manipolativi o additivi, le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato all’esito del ballottaggio. Ciò spetta all’ampia discrezionalità del legislatore al quale il  giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti di intervento, non può sostituirsi.”

2 – la previsione per i capilista  eletti in più collegi plurinominali -  perché candidabili in 10 collegi elettorali – di scegliere il collegio in cui risultare eletti:  con conseguente rinuncia all’elezione ottenuta in altro collegio e designazione   del soggetto che lo segue nella lista elettorale.

- Nel “ sistema introdotto dalla legge n. 52 del 2015: in questo, solo i capilista sono bloccati e possono candidarsi in più collegi, e sono costoro a determinare poi, con la loro opzione, l’elezione – o la mancata elezione – di candidati che hanno invece ottenuto voti di preferenza.”

- L’opzione arbitraria affida irragionevolmente alla decisione del capolista il destino del voto di preferenza espresso dall’elettore nel collegio prescelto, determinando una distorsione del suo esito in uscita, in violazione non solo del principio dell’uguaglianza ma anche della personalità del voto, tutelati dagli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost. Né la garanzia di alcun altro interesse di rango costituzionale potrebbe bilanciare tale lesione, poiché la libera scelta dell’ambito territoriale in cui essere eletto – al fine di instaurare uno specifico legame, in termini di responsabilità politica, con il corpo degli elettori appartenenti ad un determinato collegio – potrebbe semmai essere invocata da un capolista che in quel collegio abbia guadagnato l’elezione con le preferenze, ma non certo, ed in ipotesi a danno di candidati che le preferenze hanno ottenuto, da un capolista bloccato.

- L’assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l’espressione del voto di preferenza. L’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d’elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l’effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.

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La Corte Costituzionale su entrambi i profili di incostituzionalità ricorda che:

A

La normativa che resta in vigore a seguito della dichiarazione di incostituzionalità è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo sotto entrambi i profili, peraltro acclarato da costante giurisprudenza costituzionale:

1- circa il ballottaggio: qualora, all’esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, s’intende che resta fermo il riparto dei seggi – tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento

2 – circa i capilista: in caso di deputato eletto in più collegi, anche nel caso del capolista quindi, permane, il criterio residuale, quello del sorteggio.

Tale criterio è in realtà ciò che rimane, allo stato, dell’originaria volontà del legislatore espressa nella medesima disposizione coinvolta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale. Il permanere del criterio del sorteggio restituisce pertanto, com’è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all’esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo (da ultimo, sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008).

B

Spetta al legislatore la scelta discrezionale circa la normativa più idonea:

-  non potrebbe essere questa Corte a modificare, tramite interventi manipolativi o additivi, le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato all’esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti lamentano. Ciò spetta all’ampia discrezionalità del legislatore (ad esempio, in relazione alla scelta se attribuire il premio ad una singola lista oppure ad una coalizione tra liste: sentenza n. 15 del 2008), al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d’intervento, non può sostituirsi. Ed appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori

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La Consulta in più punti della sentenza, specie in quelli in cui dichiara inammissibili altri profili sollevati dai giudice remittenti o dichiara legittime altre disposizioni dell’Italicum, esamina i principi fondanti la legge elettorale.

Legge elettorale non è un mero strumento tecnico ma è norma attuatrice di fondamentali principi costituzionali della nostra repubblica: il carattere della democrazia rappresentativa della nostra forma di stato, il  principio di sovranità popolare attuata dal principio di rappresentanza e di uguaglianza del singolo voto, il ruolo dei partiti nella vita democratica etc..

- la legge elettorale e le modalità specifiche del sistema elettorale “è anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall’art. 49 Cost….la Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale.

-L’importanza dei principi costituzionali  connessi all’esercizio del diritto di voto comporta che:  

- le due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, «che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l’art. 1 della Costituzione» (sentenza n. 1 del 2014), dall’altro.-

- “con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su di un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che, in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l’attribuzione del premio, il meccanismo premiale è foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008).”

Del resto, anche nella sentenza n. 1 del 2014 questa Corte accolse la questione di legittimità costituzionale in relazione a disposizioni elettorali che non prevedevano l’attribuzione di un premio condizionato al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi, senza alcun riferimento agli aventi diritto al voto.

- “Fermo restando quanto appena affermato, questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l’esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive.

In tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.”  (Corte Costituzionale sentenza 35 del 2017 punto 15 ultimo punto del diritto)

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La sentenza n. 35 del 2017 della Consulta è quindi spunto per  riflessioni politiche sugli snodi fondanti il regime democratico, parlamentare e governativo, legato al voto del singolo elettore che mi limito solo a riassumere:

  • la legge elettorale risultante è vigente ed efficace e consente elezione e competizione elettorale
  • la scelta di eventuali modifiche ed integrazioni spetta al legislatore ma ciò nel rispetto dei valori  ispiratori della Carta costituzionale
  • i partiti nel concorrere con metodo democratico alla politica nazionale e quindi nell’eventuale elaborazione di legge elettorale debbono rispettare principi nodali della Costituzione:
  1. il carattere della democrazia rappresentativa del nostro Stato caratterizzata da un parlamento elettivo
  2.  la forma di governo parlamentare
  3. il voto espressione indefettibile della sovranità popolare 
  4. il voto personale, uguale e libero oltrechè segreto (art. 48 cost.ne) espressione del principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.ne)
  5. la legge elettorale – a prescindere dalle caratteristiche proporzionale o maggioritario, a turno unico o con ballottaggio, con soglie di sbarramento o premio di maggioranza - non deve sacrificare tali  principi fondamentali.

Sono i principi  fondanti il nostro sistema democratico!!

La riflessione politica avviata sulla futura legge elettorale appare più ispirata da logiche di convenienza ed opportunità di parte piuttosto che seguire i principi cardine evidenziati dalla Corte Costituzionale.