di Lorenzo Gaiani - dicembre 2005
Certamente nel giudizio sulla riforma costituzionale che il Parlamento ha approvato in seconda lettura a fine novembre pesano le modalità con cui si è giunti al voto finale, le numerose forzature politiche che vi sono state e la programmatica esclusione della minoranza parlamentare da ogni possibilità di intervenire sui fondamenti della riforma, oltretutto necessitata dall'esplicito atteggiamento di una parte della maggioranza (la Lega nord, tanto per essere chiari) nei confronti del resto della coalizione, al fine di ottenere quel meccanismo definito all'inglese devolution che dovrebbe essere la via di accesso al federalismo all’italiana.Ma che cosa significa nel concreto tale devolution?
Se si leggono con attenzione i nuovi capitoli del Titolo V della II parte della Costituzione si vede che in realtà la riforma condotta in porto nella primavera del 2001 con i soli voti del centrosinistra (dalla quale la destra si dissociò solo all' ultimo momento a seguito delle pressioni leghiste) e poi confermata da un referendum nell’ottobre successivo, non è sostanzialmente toccata, salvo che per le esplicite previsioni sottese nella modifica del quarto comma dell’ articolo 117, dedicato alle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, laddove si stabilisce la competenza esclusiva delle Regioni in materia di assistenza ed organizzazione sanitaria, organizzazione e gestione della scuola, definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse regionale e polizia amministrativa regionale e locale.In questo modo si sancisce di fatto un'amplissima autonomia delle Regioni in materia che hanno particolare rilevanza nella vita sociale di milioni di cittadini, al punto tale da rendere possibile, sia pure tenendo conto delle limitazioni previste dalle leggi dello Stato, una completa autarchia delle Regioni che potrebbe sfociare nella creazione di 20 diversi sistemi scolastici e sanitari diversi.
Oltretutto, se la riforma costituzionale entrasse in funzione,le norme applicative dovrebbero essere estremamente chiare circa alcuni aspetti volutamente ambigui del testo: che significa infatti l'espressione "definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse regionale"? Significherebbe in sostanza che alcuni aspetti della storia o della cultura o dell'economia nazionale sarebbero messi in secondo ordine perché non rientranti nello specifico della "cultura" di una singola regione? E chi deciderebbe in materia, gli assessorati regionali alla cultura o il forse ormai inutile Ministero della Pubblica Istruzione (il quale fra l'altro ha appena varato con i voti della stessa maggioranza una legge di riforma alquanto prescrittiva e per nulla "devoluzionista")?Peraltro, non si va molto meglio quando si considera il modo in cui secondo i nuovi costituenti dovrebbe avvenire la formazione delle leggi nell'Italia "federale", nella quale, accanto alla Camera dei Deputati, dovrebbe trovare spazio un Senato federale, il quale tuttavia ad onta del nome non sarebbe (come ad esempio lo è il Bundesrat tedesco) l’espressione degli Esecutivi delle diverse regioni, ma giustificherebbe il suo nome attraverso la sua particolare competenza legislativa.In sostanza, mentre la Camera avrebbe competenza esclusiva sulle materie di prevalente pertinenza statale (politica estera, difesa, politica monetaria, ordine pubblico….), il Senato la avrebbe sulle materie a legislazione concorrente fra Stato e Regioni ( rapporti internazionali e culturali, istituti di credito di livello regionale…). Su queste materie ogni Camera può legiferare per conto proprio, anche se l’altra Camera, entro 30 giorni, può intervenire con proposte di modifica, sebbene la scelta definitiva spetti alla Camera che ha competenza esclusiva. In ogni caso le due Camere debbono legiferare assieme sulle questioni relative ai livelli essenziali dei diritti sociali, sulle leggi elettorali delle Camere medesime e degli Enti locali, sulla definizione dei poteri amministrativi degli Enti locali medesimi e dei principi generali per l’orientamento delle Regioni. Come si può vedere, si tratta di un meccanismo complesso, ed in alcune sue parti contraddittorio, che è particolarmente grave in quanto assume di fatto la possibilità che vi possa essere un’Italia, per così dire, a due velocità: non prevedendo in effetti la riforma costituzionale un meccanismo perequativo fra le diverse Regioni, il cui gettito fiscale è evidentemente differente a seconda della differente densità e redditività di persone fisiche ed imprese, si potrebbe giungere a situazioni paradossali per cui vi sarebbero una scuola pubblica di serie A o B o peggio a seconda della capacità economica della Regione, per non dire del sistema sanitario che di fatto verrebbe a perdere quelle caratteristiche di universalità e generalità che sono proprie di un sistema di Welfare moderno, differenziando il diritto alla salute in base al censo e al luogo di residenza….
Per tutti questi motivi, e a tacere anche dell’ ambigua soluzione trovata al tema altrettanto cruciale della forma di governo, le ACLI hanno valutato negativamente questa riforma e hanno deciso di aderire, con altre forze politiche e sociali, ai Comitati per la Difesa della Costituzione che evolveranno poi in Comitati per il “No” al referendum costituzionale che dovrebbe svolgersi nell’autunno 2006. La Costituzione del 1948, che nacque dallo sforzo comune di persone di estrazione politica e culturale molto differente, è per noi un bene da tutelare, e le riforme, sempre ammissibili ed in alcuni casi necessarie, debbono essere l’espressione di una simile, positiva tensione, e non l’espressione di atti unilaterali.